Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 commi 1, 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Nota:

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto

Triennio 2026-2028

Triennio 2025-2027

Triennio 2024-2026

Triennio 2023-2025

Contenuto inserito il 21-03-2024 aggiornato al 08-01-2026

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto

Anno 2024

Anno 2023

Anno 2022

Contenuto inserito il 21-03-2024 aggiornato al 15-07-2025

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Pubblicato il 21-03-2024 aggiornato al 07-01-2026
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