Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Tipologia e obblighi di informazione non applicabili al Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi".

Contenuto inserito il 17-07-2025 aggiornato al 17-07-2025
Recapiti e contatti
Via Panisperna 89 A - 00184 Roma (RM)
PEC centrofermi@pec.centrofermi.it
Centralino +39 06 4550 2901
P. IVA 06431991006
Linee guida di design per i servizi web della PA