Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.


Nota:

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso civico e accesso civico generalizzato leggere il Regolamento per l’esercizio del Diritto di accesso civico disponibile QUI

 

Contenuto inserito il 26-03-2024 aggiornato al 19-05-2024

Accesso civico ex art. 5, c.1 D.lgs. 33/2013

L’istanza di accesso civico semplice (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), non richiede motivazione e deve chiaramente identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti con riferimento alla loro natura e al loro oggetto.

Occorre allegare all’istanza la copia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

L’istanza può essere trasmessa, utilizzando il modulo appositamente predisposto (modulo accesso civico), al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del CREF mediante:

  • posta elettronica ordinaria, all’indirizzo direttore.amministrativo@cref.it;
  • posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it;
  • posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Museo storico della fisica e Centro studi e Ricerche “Enrico Fermi”, Piazza del Viminale 1, 00184, Roma.

Telefono: +39 06 4550 2901

In caso di accoglimento, l’amministrazione, entro 30 giorni, procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

Contenuto inserito il 19-05-2024 aggiornato al 19-05-2024

Accesso civico generalizzato ex art. 5, c.2, D.lgs. 33/2013

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis D.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1309/2016 (adottate ai sensi dell’art. 5-bis, comma 6, del D.lgs. 33/2013).

Tale tipologia di accesso civico ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

L’istanza di accesso civico generalizzato (dati e documenti detenuti dal CREF, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria) non è necessariamente motivata, ma deve chiaramente identificare i dati o i documenti richiesti.

Occorre allegare all’istanza la copia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

La richiesta può essere trasmessa utilizzando il modulo appositamente predisposto (modulo accesso civico generalizzato) al Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati del CREF, secondo le seguenti modalità:

  • posta elettronica ordinaria, all’indirizzo accesso@cref.it
  • posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo centrofermi@pec.centrofermi.it
  • posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Museo storico della fisica e Centro studi e Ricerche “Enrico Fermi”, Piazza del Viminale 1, 00184, Roma.

Telefono: +39 06 4550 2901

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Contenuto inserito il 19-05-2024 aggiornato al 19-05-2024

Accesso documentale ex artt. 22 e ss. L 241/1990

L’accesso documentale è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e ss. e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

Sono oggetto di accesso documentale i documenti amministrativi, che consistono in ogni rappresentazione, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. La richiesta deve essere motivata.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

Modalità di trasmissione della richiesta
L’istanza può essere presentata:

  • all'Ufficio responsabile del procedimento, che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  •  al Direttore amministrativo.

La richiesta può essere inviata alternativamente tramite:

  • posta elettronica non certificata all’indirizzo mail dell’Ufficio individuato come competente o al Direttore amministrativo;
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del CREF centrofermi@pec.centrofermi.it.
  • posta ordinaria con destinatario l’Ufficio competente o il Direttore amministrativo, al Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, Via Panisperna 89/a - 00184.

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

Se la trasmissione è fatta con PEC non personale, cioè non intestata al richiedente, oppure con posta elettronica non certificata, la richiesta è valida se alternativamente:

  • è sottoscritta con firma digitale;
  • è sottoscritta con firma a mano e accompagnata da copia di un documento di identità;
  • è senza firma, solo in caso in cui il richiedente indichi nel messaggio di posta il proprio nome e cognome e alleghi copia di un proprio documento di identità.

La richiesta inviata con posta ordinaria deve essere firmata e accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente.

L’esame del documento richiesto è gratuito. 
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni. In caso di accoglimento dell’istanza, gli uffici del CREF procedono alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.

Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni, la richiesta si intende respinta.

I termini per la conclusione possono essere più lunghi:

  • se la richiesta è irregolare o incompleta: in questo caso entro 10 giorni l’Ufficio comunica all’interessato le irregolarità o le informazioni mancanti e quindi il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta corretta;
  • se l’ufficio individua soggetti controinteressati: in questo caso l’ufficio deve inviare loro una copia della richiesta di accesso ed entro 10 giorni dalla ricezione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione.
Contenuto inserito il 19-05-2024 aggiornato al 19-05-2024

Registro delle richieste di accesso

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023

Contenuto inserito il 26-03-2024 aggiornato al 18-07-2025
Recapiti e contatti
Via Panisperna 89 A - 00184 Roma (RM)
PEC centrofermi@pec.centrofermi.it
Centralino +39 06 4550 2901
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