Prevenzione della Corruzione

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 10 comma 8 lettera a

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione


Nota:
Delibera ANAC n. 1310/2016
Occorre pubblicare i seguenti contenuti:
  • Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
  • Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
  • Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
  • Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Nota:

Piano integrato di attività e organizzazione

Contenuto inserito il 27-03-2024 aggiornato al 27-03-2024

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

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Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott. Alessandro Sbrana

Cessati:

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Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

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Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

Contenuto inserito il 27-03-2024 aggiornato al 20-12-2024

Provvedimenti adottati dall’ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

Non sussistono provvedimenti di ANAC nei confronti del CREF

Contenuto inserito il 27-03-2024 aggiornato al 27-03-2024

Atti di accertamento delle violazioni

Non sussistono atti di accertamento di ANAC nei confronti del CREF

Contenuto inserito il 27-03-2024 aggiornato al 27-03-2024

Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti

Con il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

L’intento del legislatore è quello di incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni all’ente che devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: o della persona segnalante; o del facilitatore; o della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; o del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il CREF ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica con l'obiettivo di adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Regolamento per la procedura di gestione delle segnalazioni - whistleblowing

Informativa per il trattamento dei dati personali

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Contenuto inserito il 27-03-2024 aggiornato al 21-06-2024
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