Provvedimenti dirigenti amministrativi
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
	provvedimenti finali dei procedimenti di:
	a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
	c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
	d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
	
	2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Nota:
Ricerca nei provvedimenti
 Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
                            Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
                                                        
                         Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
                            Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
                                                        
                        
