Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Progressioni di livello nei profili personale T/A

Responsabile di provvedimento: dott. Sbrana Alessandro

Descrizione

Il procedimento riguarda le progressioni di livello nei profili per il personale dipendente tecnico-amministrativo, ai sensi del CCNL del comparto Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 1998-2001 e  biennio economico 1998-1999, come modificato dall'art. 8 del CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, e del D.P.R. n. 171/1991

Le progressioni di livello nell’ambito nel profilo avvengono tramite procedure selettive con le anzianità richieste dall’art. 13, co. 3, lett. b), del D.P.R. n. 171/1991 e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con la procedura di progressioni economiche (ai sensi dell'art. 53 del citato CCNL).

La progressione di livello avviene mediante procedura concorsuale e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalità nei confronti del personale rivestente il profilo interessato, che abbia maturato, rispettivamente, 5 anni di servizio per ogni livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e operatore tecnico, e 4 anni di servizio per ogni livello dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione.

Le procedure selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite dall'Ente, le quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo i criteri previsti dal CCNL, e in particolare: a) anzianità di servizio; b) formazione; c) titoli; d) verifica dell’attività professionale svolta.

La verifica dell’attività professionale è effettuata dal Direttore amministrativo ed è basata sul risultato della performance individuale ottenuta dal dipendente nei due anni precedenti alla progressione.

La commissione, in base al punteggio complessivo riportato nella valutazione , formerà una graduatoria di merito per ognuno dei profili e livelli interessati dalla presente procedura selettiva. La graduatoria di merito è approvata con determina del Direttore amministrativo, accertata la regolarità della procedura.

Le progressioni di livello saranno attribuite fino a concorrenza dei posti previsti dal bando, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Nessuno

Riferimenti normativi

Servizio online

Strumenti di tutela

Ricorso amministrativo ai sensi di legge; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971
Recapiti e contatti
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