Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione
Uffici responsabili
Ufficio TecnicoDescrizione
Il Piano di emergenza e di evacuazione (PE) è adottato dal Museo storico delle fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi" - con atto del Datore di lavoro, di concerto con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 18, co. 1, lett. t) e 43 del D.lgs. n. 81/2008, artt. 18 c. 1 lett. t), e dall’articolo 2 del D.M. 2 settembre 2021 e relativi allegati I e II.
Il Piano contiene le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza e di incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato II del D.M.ecreto 2 settembre 2021, secondo lo schema di seguito descritto:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio e di emergenze varie;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei soccorsi esterni e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
Il Piano è parte integrante del Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 ed è sottoposto a revisione ogniqualvolta si verifichino modifiche di tipo organizzativo o strutturale significative ai fini del Piano, quali trasferimenti di personale, cambi di destinazione d’uso dei locali, installazione di nuovi impianti, ecc.
