Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e redazione DVR

Responsabile di procedimento: SBRANA Alessandro
Responsabile di provvedimento: SBRANA Alessandro

Descrizione

Il procedimento riguarda la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con la redazione, a conclusione, del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. n. 81/2008.

Il DVR  è un documento obbligatorio che racchiude i rischi e le misure preventive per la salute ed il benessere dei lavoratori. Ha la funzione di individuare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro per analizzarli e valutarli al fine di prevenire tutta una serie di situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza del lavoratore.

Il procedimento prevede un’analisi della struttura dell'Ente e di tutte le attività operative con l’individuazione dei possibili rischi e pericoli per i lavoratori. In seguito all’analisi e all’identificazione, è compito del datore di lavoro è mettere in atto una serie di misure di prevenzione, protezione e formazione il cui scopo è quello di salvaguardare lo stato di salute dei lavoratori da malattie professionali o infortuni.

Il Documento di valutazione dei rischi è redatto dal Direttore amministrativo (datore di lavoro) con l'aiuto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori, e dell'Ufficio tecnico.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro 90 giorni dalla data di inizio di una nuova attività e aggiornamento quando si verificano cambiamenti all’interno dell’Ente

Servizio online

Recapiti e contatti
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Centralino +39 06 4550 2901
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