Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento riguarda il conferimento di borse di studio dalla redazione del bando di selezione al provvedimento di conferimento delle stesse.
Lo scopo delle borse di studio è dare la possibilità a diplomati, laureati, dottori di ricerca e ricercatori senior di svolgere presso il CREF e/o Istituti, Laboratori e Università nazionali e internazionali, un periodo di formazione e/o di ricerca avanzata nell’ambito di progetti di ricerca e museali di interesse dell'Ente.
Il CREF conferisce le seguenti tipologie di borse di studio:
Il CREF può altresì concorrere al finanziamento di borse di studio conferite dalle Università o altri Enti per lo svolgimento di studi, ricerche o attività di formazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. In tali casi, la misura del finanziamento è individuata dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con gli obiettivi istituzionali e finanziari del CREF.
Possono, inoltre, essere conferite borse “Foreign Visiting Scientists Fellows” a scienziati di alta qualificazione in servizio attivo presso Istituzioni di Ricerca all’estero per partecipare ai suoi programmi di ricerca scientifica e tecnologica.
Il Consiglio di Amministrazione del CREF, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina il numero, la durata e l’importo delle borse di studio da mettere a concorso con bandi nazionali finanziate con fondi ordinari dell’ente.
Le borse di studio sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli, eventualmente integrati da un esame-colloquio e/o dalla presentazione di progetti di ricerca proposti dai candidati.
Le tipologie e i valori di riferimento delle diverse borse di studio sono riportate nell’Allegato 1 al regolamento.
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