Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento riguarda le attività per il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e prevede lo svolgimento di sub-procedimenti quali ad esempio: delibera di attivazione della selezione pubblica, redazione dell'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse.
Il CREF può conferire incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.
Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere svolte procedure di conferimento diretto mediante avvisi pubblicati nel proprio sito Internet istituzionale del CREF ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.
Nei casi di affidamento diretto, su richiesta dei responsabili scientifici dei progetti di ricerca, il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione delle procedure di conferimento diretto degli incarichi finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi, nell’ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge.
Gli avvisi di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet istituzionale del CREF.
Le manifestazioni di interesse raccolte, in possesso degli adeguati requisiti, hanno validità per un anno dalla data di invio.
La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal responsabile scientifico del progetto di ricerca. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca valuta i candidati idonei formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico, il responsabile scientifico indica, tra i candidati giudicati idonei, il/i candidato/i ritenuto/i maggiormente qualificato/i a svolgere l’attività oggetto dello stesso, motivando la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono riportati in apposito verbale.
Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo. Con tale provvedimento viene approvata la graduatoria di merito e conferito direttamente l’incarico di ricerca ai candidati indicati dal responsabile scientifico. Tale provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina “Amministrazione trasparente”.
Nessuno