Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Incarichi di ricerca mediante selezione pubblica

Responsabile di provvedimento: SBRANA Alessandro

Descrizione

Il procedimento riguarda le attività per il conferimento degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge n. 240/2010 e prevede lo svolgimento di sub-procedimenti quali ad esempio: delibera di attivazione della selezione pubblica, redazione del bando, nomina della commissione esaminatrice, determina di accertamento regolarità degli atti e approvazione graduatoria.

Il CREF può conferire incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, a giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione delle procedure di selezione per gli incarichi di ricerca nell’ambito della disponibilità di bilancio e tenuto conto dei vincoli di legge

Il bando è pubblicato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca, sul Portale dell’Unione europea, e sul sito Internet istituzionale del CREF nella pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito Internet istituzionale del CREF. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell’Ente a bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore a dieci giorni.

La selezione avviene tramite la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed è volta a valutare l’idoneità del curriculum all’assistenza allo svolgimento dell’attività di ricerca. La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio pubblico utile ad accertare l’attitudine dei candidati.

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con provvedimento del Direttore amministrativo entro quindici giorni dalla trasmissione dei verbali da parte della commissione al responsabile del procedimento. Con lo stesso provvedimento viene approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della selezione. Tale provvedimento è pubblicato sul sito Internet istituzionale del CREF.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Signorini Jacopo, Salvatore Francesca

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
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Costi per l'utenza

Nessuno

Servizio online

Strumenti di tutela

Ricorso amministrativo ai sensi di legge; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971
Recapiti e contatti
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