Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento riguarda la verifica delle attività svolte dai ricercatori e tecnologi del CREF ai fini dell’attribuzione della posizione stipendiale superiore come previsto dall’art. 4, co. 5 e seguenti della sezione seconda del CCNL Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, parte economica, biennio 1996-1997.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno l’ufficio del Personale predispone l'elenco nominativo dei ricercatori e tecnologi che nel corso dell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio alla posizione stipendiale successiva, indicando, per ciascun nominativo, il profilo e livello di appartenenza, la fascia stipendiale in godimento, la data di decorrenza della medesima e quella di decorrenza della fascia successiva.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno l’ufficio del Personale invia la modulistica necessaria a predisporre una relazione sull’attività svolta, con indicazione del periodo da prendere a riferimento per la redazione della stessa.
Entro il mese di marzo di ciascun anno il personale interessato invia all’ufficio del Personale la relazione con l’indicazione di tutti gli elementi richiesti nella modulistica; l’Ufficio provvederà ad inoltrare il materiale raccolto alla commissione di valutazione entro la metà del mese di aprile dello stesso anno.
Entro il mese di aprile di ciascun anno la commissione di valutazione preposta, sulla base delle relazioni presentate dal personale interessato, procede ad effettuare la verifica del regolare svolgimento delle attività.
Il Direttore amministrativo approva con proprio provvedimento gli atti della procedura e dispone i passaggi di fascia stipendiale.
In caso di accertamento positivo, il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva come disposto dall’art. 4, co. 9 della sezione seconda del CCNL Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione - parte economica biennio 1996-1997.
Nessuno