Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Rimborsi spese per attività di rappresentanza e di funzionamento di organi e incarichi di vertice

Responsabile di provvedimento: dott. Sbrana Alessandro

Descrizione

Il procedimento ha ad oggetto le modalità di utilizzo e rimborso delle spese sostenute per attività di rappresentanza e per l’organizzazione e/o la partecipazione a congressi, convegni, scambi culturali, nonché per il funzionamento degli organi e degli incarichi di vertice del CREF.

Il CREF, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività istituzionali, può effettuare spese di rappresentanza al fine di promuovere, valorizzare e fornire un’ampia proiezione all’esterno dell’attività svolta, nonché per intrattenere relazioni con soggetti pubblici e/o privati e favorire un’adeguata diffusione dei risultati della ricerca, della cultura scientifica e dell’attività amministrativa.

La tipologia, le caratteristiche e il tenore delle spese sostenute per attività di rappresentanza del CREF, a qualsiasi titolo effettuate, devono essere improntati a criteri di rigore, decoro e sobrietà, reciprocità ed economicità, escludendo in ogni caso forme e atti di mera liberalità.

Rientrano tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in momenti ufficiali per:

  • colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni in occasione di riunioni di lavoro che richiedano un elevato livello di rappresentanza;
  • forme straordinarie di accoglienza e ospitalità, servizi fotografici di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi e impianti vari in occasione di visite presso il CREF di membri di missioni di studio nazionale, comunitarie o internazionali;
  • omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee al CREF;
  • interventi onerosi per messaggi e commemorazioni riferiti a personalità anche rappresentative del mondo esterno;
  • cerimonie di natura istituzionale (stampa di inviti, affitto locali, addobbi impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi) alle quali partecipino autorità rappresentative estranee al CREF;
  • piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe e oggetti simbolici, a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita al CREF, oppure in occasione di visite all’estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ente, nel limite massimo di euro 100,00 (cento euro).

Non rientrano tra le spese di rappresentanza quelle relative a colazioni, rinfreschi e piccole consumazioni che non siano effettuate in occasioni di incontri ufficiali e che vedano la partecipazione di soli soggetti interni dell'Ente.

Chi contattare

Personale da contattare: Orlandi Alessandro, Salvatore Francesca

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Nessuno

Servizio online

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