Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Corresponsione del trattamento di missione e dei rimborsi spese

Responsabile di procedimento: dott. Orlandi Alessandro

Descrizione

Il procedimento riguarda le modalità di autorizzazione e rimborso delle spese inerenti le missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale del CREF.

Per missione si intende lo svolgimento di un’attività di servizio nell’interesse dell’Ente in una località al di fuori del comune dell’ordinaria sede di servizio, e, comunque, non coincidente con la dimora abituale del soggetto.

Il trattamento economico di missione, in Italia e all’Estero, può essere riconosciuto:

  • al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del CREF;
  • al personale “Associato” alle attività del CREF;
  • ai titolari di assegni di ricerca e borse di studio conferiti dal CREF
  • ai titolari di incarichi conferiti a soggetti esterni, nel caso in cui il contratto di affidamento preveda la possibilità di svolgere missioni per conto dell’Ente.

Le richieste di missioni devono essere gestite esclusivamente tramite il portale U-Web e preventivamente autorizzate dal Direttore amministrativo, previo nulla osta, ove necessario, del Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca o del Referente del progetto del CREF nell’ambito del quale è svolta la missione. 

Al termine della missione il soggetto dovrà fare richiesta di rimborso missione tramite il portale U-Web seguendo la procedura informativa e allegando le eventuali autorizzazioni necessarie e la documentazione di spesa in originale. Nel caso in cui il soggetto svolga la missione con spese totalmente o parzialmente a carico di un altro Ente, tale modalità dovrà essere specificata in fase di apertura, nell’ordine di missione, ed in fase di chiusura, nella richiesta di rimborso. Nel caso in cui la missione sia finalizzata alla partecipazione ad un corso, convegno, workshop, seminario, ecc. è possibile richiedere il rimborso anche delle fatture/note relative all’iscrizione a tale evento, presentando adeguata documentazione a titolo di giustificativo di spesa. L’inserimento nella nota di liquidazione della missione dei documenti di cui si chiede il rimborso, vale come autocertificazione che tali documenti sono stati acquisiti direttamente dal richiedente, e che non sono, né saranno rimborsati da altri soggetti.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Nessuno

Servizio online

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