Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Conferimento borse di studio

Responsabile di provvedimento: dott. Sbrana Alessandro

Descrizione

Il procedimento riguarda il conferimento di borse di studio dalla redazione del bando di selezione al provvedimento di conferimento delle stesse.

Lo scopo delle borse di studio è dare la possibilità a diplomati, laureati, dottori di ricerca e ricercatori senior di svolgere presso il CREF e/o Istituti, Laboratori e Università nazionali e internazionali, un periodo di formazione e/o di ricerca avanzata nell’ambito di progetti di ricerca e museali di interesse dell'Ente.

Il CREF conferisce le seguenti tipologie di borse di studio:

  1. borse di studio finanziate esclusivamente con fondi ordinari dell’Ente;
  2. borse di studio finanziate o cofinanziate con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali o da soggetti privati sulla base di apposito accordo, contratto o convenzione con il CREF.

Il CREF può altresì concorrere al finanziamento di borse di studio conferite dalle Università o altri Enti per lo svolgimento di studi, ricerche o attività di formazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. In tali casi, la misura del finanziamento è individuata dal Consiglio di Amministrazione coerentemente con gli obiettivi istituzionali e finanziari del CREF.

Possono, inoltre, essere conferite borse “Foreign Visiting Scientists Fellows” a scienziati di alta qualificazione in servizio attivo presso Istituzioni di Ricerca all’estero per partecipare ai suoi programmi di ricerca scientifica e tecnologica.

Il Consiglio di Amministrazione del CREF, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina il numero, la durata e l’importo delle borse di studio da mettere a concorso con bandi nazionali finanziate con fondi ordinari dell’ente.

Le borse di studio sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli, eventualmente integrati da un esame-colloquio e/o dalla presentazione di progetti di ricerca proposti dai candidati.

Le tipologie e i valori di riferimento delle diverse borse di studio sono riportate nell’Allegato 1 al regolamento.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Nessuno

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