Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Nota:
Piano triennale di attività – Redazione, modifica, aggiornamento
Descrizione
Il procedimento riguarda la predisposizione, le modifiche e l'aggiornamento del Piano triennale di attività (PTA), adottato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 213/2009 e dell'art. 7 del D.lgs. n. 218/2016
In conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante (MUR) e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa il Consiglio di Amministrazione del CREF, previo parere del Consigli scientifico, adotta il Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale viene determinata anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del Piano di fabbisogno del personale.
Il Piano triennale di attività individua e descrive gli obiettivi strategici, le linee di sviluppo, i progetti interdisciplinari e le relative risorse necessarie e costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo, nonché per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi.
Nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con il rispettivo PTA, viene determinata la consistenza e le variazioni dell'organico e del Piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.
Il Piano triennale di attività, su proposta del Presidente e, sentito il Direttore amministrativo in relazione alle risorse umane e finanziarie, è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente è trasmesso al MUR per l'approvazione entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.
Il PTA è valutato e approvato dal MUR anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
Chi contattare
Costi per l'utenza
Nessuno