Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Gestione dell'inventario

Descrizione

Il procedimento riguarda le attività legate alla tenuta e alla ricognizione dell'inventario dei beni del CREF. L’inventario è il documento contabile che rappresenta il complesso dei beni del CREF, e ha il fine di certificare e controllare la consistenza dei beni, per salvaguardare la loro conservazione e appartenenza all'Ente, nonché quello di conoscere la quantità, la natura e i valori dei beni stessi per consentirne una consapevole gestione.

Le immobilizzazioni materiali, ai fini dell’inventariazione, si distinguono in beni immobili e beni mobili e sono descritte in separati inventari. I beni immobili e i beni mobili sono oggetto d’inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio del CREF a seguito d’acquisto, costruzione, donazione o altro.

I beni in uso al CREF sono affidati al Consegnatario, il quale è personalmente responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dalle sue azioni od omissioni e ne risponde secondo quanto disposto nell’apposito disciplinare interno. Si considera utilizzatore colui il quale, di fatto o in base a risultanze documentali, ha la detenzione del bene o lo utilizza, in via permanente o temporanea, per finalità inerenti alla propria prestazione lavorativa istituzionale.

I beni sono inventariati sulla base di buoni di carico e firmati dal Consegnatario. La cancellazione a qualsiasi titolo dei beni dagli inventari è disposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Direttore amministrativo.

Tutte le operazioni di carico e scarico inventariale e il conseguente aggiornamento delle scritture contabili sono regolate dall’apposito disciplinare interno.

Gli inventari sono chiusi contabilmente al termine di ogni esercizio. I beni non soggetti a registrazione inventariale o perché di modico valore, o perché fragili e/o di facile consumo confluiscono nel registro dei beni non inventariabili. Si intende di modico valore quel bene durevole di valore pari o inferiore a euro 500,00.

Chi contattare

Personale da contattare: Felici Sara, Mastrangeli Emanuele
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Nessuno

Servizio online

Recapiti e contatti
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Centralino +39 06 4550 2901
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