Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento ha ad oggetto le attività e i servizi, non rientranti nei compiti istituzionali del CREF, svolte in favore di committenti terzi nell’ambito delle attività commerciali. Tali prestazioni sono limitate all’erogazione di servizi o alla fornitura di prodotti, altamente qualificati, aventi funzione di integrazione e di verifica dei risultati dell’attività istituzionale di ricerca, e sono svolte dal personale del CREF in possesso di competenze di carattere scientifico e tecnico-scientifico.
Le attività in favore di terzi devono essere caratterizzate dalla prevalenza dell’interesse del terzo committente, e sono erogate con risorse derivanti sia da soggetti pubblici che privati sulla base di contratti e/o di convenzioni aventi per oggetto:
a) attività di ricerca di base e/o applicata al di fuori dei compiti istituzionali;
b) prestazioni di consulenza, sperimentazione, verifiche tecniche, progettazione, studi, assistenza tecnica e/o scientifica, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, nonché attività di coordinamento e supervisione;
c) attività didattiche e di formazione concernenti la progettazione, l’organizzazione e l’attuazione di conferenze, corsi, seminari; predisposizione di materiale didattico e la partecipazione a progetti di formazione;
d) analisi, prove, tarature, controlli, esperienze e misure effettuate in ambienti aperti e chiusi, su materiali, apparecchiature e strutture di interesse del committente;
e) altre prestazioni a pagamento o per le quali occorre fissare una tariffa.
I terzi interessati presentano al Direttore amministrativo richiesta scritta con la descrizione di dettaglio delle attività e delle prestazioni da svolgere. Sulla base di tale richiesta, l’Amministrazione redige, con il supporto del personale interessato, una proposta di contratto/convenzione per la prestazione in favore di terzi.
Il Direttore amministrativo approva con determina la proposta di contratto/convenzione relativa alle prestazioni in conto terzi, previo accertamento della congruità ed economicità della proposta e previa verifica che l’esecuzione della prestazione o attività non rientri nei compiti istituzionali dell’Ente, sia caratterizzata dall’interesse prevalente del committente, sia compatibile con e non ostacoli l’attività istituzionale dell’Ente, non presenti situazioni di conflitto d’interessi con l’Ente.
I contratti inerenti a prestazioni in conto terzi sono conclusi dal Direttore amministrativo, sentito il responsabile scientifico dell’attività. Qualora le prestazioni abbiano a oggetto prestazioni standardizzate, sono definiti sulla base degli indirizzi stabiliti periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
Nessuno