Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

Elezione del componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi

Descrizione

Il procedimento ha ad oggetto l'elezione del componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi, in conformità all’art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 213/2009 ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente del CREF. In seguito all’indizione delle elezioni, il Direttore amministrativo emana un avviso pubblico per un periodo di sette giorni contenente un invito rivolto ai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri Enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF, ed agli associati al CREF, per richiedere l’interesse a partecipare alle elezioni in qualità di elettori attivi.

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione dell’avviso, pervengano richieste da parte dei suddetti soggetti le stesse saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio Scientifico e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Scientifico adotterà le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature a mano a mano che queste perverranno.

Successivamente alla pubblicazione dell’avviso il Direttore amministrativo invita formalmente, tramite avviso interno rivolto al personale dipendente, i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo a presentare la loro candidatura. Tale candidatura deve pervenire all’Amministrazione entro sette giorni dall’invio dell’invito formale.

Alla scadenza dei termini il Direttore amministrativo definisce e certifica con propria determina la lista relativa all’elettorato attivo e la lista dei soggetti che hanno presentato validamente la propria candidatura. Con lo stesso provvedimento sono fissate le modalità e la data delle elezioni, e viene nominata la commissione elettorale. Tale provvedimento è comunicato a tutto il personale dipendente del CREF e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Entro il termine di tre giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle liste elettorali, i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore amministrativo. Entro il termine di sette giorni, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore amministrativo decide sugli stessi, approvando nuovamente e definitivamente le liste, e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF.

Le procedure elettorali si svolgono sotto la supervisione e la responsabilità della commissione elettorale nominata con provvedimento del Direttore amministrativo e composta da tre membri scelti tra il personale dipendente dell’Ente che non abbiano presentato la propria candidatura.

Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni, il Presidente emana il provvedimento di proclamazione del candidato eletto. I risultati delle votazioni vengono pubblicati sul sito istituzionale.

Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33% + 1 degli aventi diritto secondo quanto risulta dalle liste elettorali.

Il componente del Consiglio Scientifico eletto è nominato con provvedimento del Presidente e la nomina dell'intero Consiglio Scientifico avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Chi contattare

Personale da contattare: Giorgi Emanuele, Signorini Jacopo

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Costi per l'utenza

Nessuno

Riferimenti normativi

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