Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Nessuno
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il procedimento ha ad oggetto lo svolgimento delle attività per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni, esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, non dipendenti del CREF, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001. Il procedimento riguarda ad esempio le seguenti attività: predisposizione dell'avviso interno per richiedere la disponibilità del personale dipendente del CREF a svolgere l'incarico richiesto; predisposizione dell'avviso pubblico nel caso in cui l'avviso interno non abbia avuto risposte; provvedimento di conferimento dell'incarico; predisposizione del contratto con il collaboratore esterno/lettera di incarico per il dipendente dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo si distinguono in:
Le suddette prestazioni, a prescindere dalla tipologia contrattuale, possono qualificarsi in base all’oggetto dell’attività da svolgersi in: incarichi di studio; incarichi di ricerca; incarichi di consulenza; incarichi di formazione; altri incarichi.
L’affidamento degli incarichi a collaboratori esterni all'Ente è disposto previo espletamento di una valutazione comparativa dei candidati che tenga in considerazione i seguenti elementi: titoli di studio, qualificazione professionale e curriculum vitae; esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; ulteriori elementi legati alla specificità dell’attività da svolgere. La procedura comparativa ha carattere informale e può riguardare, a discrezione del Direttore amministrativo, la sola valutazione dei curricula, oppure la valutazione dei curricula e l’espletamento un colloquio con gli interessati.
Il Direttore amministrativo procede alla valutazione delle candidature pervenute avvalendosi di una commissione nominata con lo stesso provvedimento che dà avvio alla procedura comparativa.
All’esito della valutazione è redatto apposito verbale ed è formata la graduatoria di merito, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti ai candidati, con proposta di conferimento dell’incarico al candidato in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente aderenti alla specifica professionalità richiesta.
L’incarico è conferito dal Direttore amministrativo, previa verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, con lo stesso provvedimento con cui è approvata la graduatoria di merito. Nel caso in cui il soggetto individuato per lo svolgimento dell’incarico sia un pubblico dipendente, deve essere preventivamente acquisita l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza in conformità a quanto disposto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
L’incarico è formalizzato mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo redatto in forma scritta a pena di nullità e sottoscritto per il CREF dal Direttore amministrativo.
Nessuno